La recente modifica normativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 in materia di canone televisivo e l’introduzione della riscossione con addebito sulle fatture relative all’utenza elettrica, non hanno riguardato i canoni speciali, per i quali resta in vigore la tradizionale modalità di pagamento attraverso i bollettini di c/c postale.
Il presupposto impositivo è la detenzione dell’apparecchio, a nulla rilevando l’eventuale destinazione ad usi diversi dalla visione/ascolto di programmi radiotelevisivi (ad esempio apparecchi utilizzati per la proiezione di immagini pubblicitarie).
Inoltre si ricorda che il canone speciale ha validità limitata all’indirizzo indicato nell’intestazione, con la conseguenza che occorre stipulare canoni distinti per le varie sedi ove sono detenuti apparecchi radiotelevisivi.
Infine, in materia di canone speciale, la normativa vigente prevede per le imprese e società l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi il possesso di apparecchi radio o TV ed il relativo numero di canone.
Il Ministero dello sviluppo Economico ha chiarito che sono da ritenere “ atti o adattabili” alla ricezione di programmi radiotelevisivi, e quindi assoggettati al pagamento del canone solo gli apparecchi dotati almeno del sintonizzatore idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio radiotelevisivo.
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