Fatturazione elettronica obbligatoria: via libera dalla UE

Arriva l’ok per il periodo tra il 1° luglio 2018 fino al 31 dicembre 2021 (con possibilità per il fisco italiano di prorogare).
In tal modo, ricevono “copertura europea” le disposizioni della legge di bilancio 2018, tra le quali spicca l’obbligo a partire dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, ovvero un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti Iva diversi da quelli che applicano il regime delle piccole imprese. Il tutto in un’ottica di efficientamento della lotta all’evasione e alle frodi Iva, veicolando le fatture attraverso il Sistema di Intescambio (Sdi) già gestito dalla Agenzia delle Entrate e utilizzato per la fatturazione elettronica alla PA.
Qui trovate il link alla L.205 del 27/12/207, art.909

Qui invece alla decisione di esecuzione 2018/593 del Consiglio

Con la legge 205/2017, inoltre, è stato previsto che (fonte fiscooggi.it):

  • dal 1° gennaio 2019 è abrogato l’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro)
  • sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario (cfr articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cfr articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011)
  • per l’omissione della fattura elettronica tra privati, si applica la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva (dal 90 al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro ovvero in misura fissa, da 250 a 2mila euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo).
    Infine, si stabilisce che l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le fatture relative:

    • alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori
    • alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione.

Per maggiori approfondimenti consultate l’articolo su fiscooggi.it e quello su Business Insider.

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